La modalità e termini della fine dei lavori del permesso di costruire sono stabilite dall’ Art. 15 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
Il termine per l’ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico costruttive, o di difficoltà tecnico esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori.
La proroga dei termini per l’ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.