La modalità e termini dell’inizio dei lavori del permesso di costruire sono stabilite dall’ Art. 15 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico costruttive, o di difficoltà tecnico esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori.
La proroga dei termini per l’inizio è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.